Dal 1° luglio 2024 sono operative le disposizioni, introdotte dall’art. 1, commi da 94 a 99 della L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), per contrastare le indebite compensazioni effettuate nel modello F24 dei crediti fiscali e dei contributi previdenziali.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul tema con la Circolare n. 16 del 28 giugno 2024.
Obbligo di utilizzo dei servizi telematici ADE
Viene ulteriormente limitato, a decorrere dal 1° luglio 2024, l’uso dei canali telematici diversi da quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, è stabilito, in via generalizzata quanto segue:
- i versamenti di cui all’art. 17 del D.lgs. 241/97 siano effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni;
- l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.
Come chiarisce l’Agenzia nella Circolare in commento, l’obbligo sussiste anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. L’Agenzia ritiene che tale obbligo si estenda anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.
In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non rilevando:
- l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
- l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.
Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che cade di domenica) al primo giorno lavorativo successivo.
Contribuenti con debiti verso l’erario superiori a 100.000 euro
Per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, a partire dal 1° luglio 2024, sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite modello F24.
Ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro rilevano
- le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
- le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, di crediti non spettanti o inesistenti;
- le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).
Tali importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi:
Condizioni |
sia scaduto il termine di pagamento del debito |
non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere |
non siano in essere piani di rateazione |
Con riferimento a quest’ultimi, l’Agenzia precisa che i carichi affidati all’agente della riscossione per i quali sia stata concessa la rateazione (art. 19, DPR 602/1973), non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non abbia comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione. Qualora, invece, l’omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione (c.d. “decadenza per inadempienza”), provocando l’immediata riscuotibilità dell’intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, il cui superamento comporta l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.
In caso di adesione alla c.d. “Rottamazione-quater” per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per la quale sia in essere il pagamento rateale, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione.
La decadenza dalla Rottamazione-quater dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi per la soglia dei 100.000 euro.
La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari, né alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo oppure a titolo provvisorio. In ordine alla scadenza da considerare, precisiamo che, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e, in relazione agli accertamenti esecutivi emessi, al decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti.
Inoltre, viene precisato che il limite di 100.000 euro va inteso come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.
Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:
Condizioni |
della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati |
della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione |
del pagamento delle somme dovute |
La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.
Invece, i debiti riguardanti gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati (emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, oppure ai sensi dell’articolo 38-bis del DPR 600/1973), in tutto o in parte, in compensazione, ai fini della rimozione dell’inibizione, dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione.
Inoltre, per tali soggetti l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio e qualora, in esito all’attività di controllo, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili, l’Agenzia comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento.
Compensazione crediti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL
Sempre dal 1° luglio 2024, nel caso in cui si compensino crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL occorrerà utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, potrà essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
- La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.
Con riguardo all’utilizzo dei crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, dunque, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge di bilancio 2024 – per effetto dell’inserimento dei nuovi commi 1-bis e 1-ter nell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 – ha introdotto ulteriori condizioni, le cui decorrenze e modalità applicative, ai sensi del comma 98 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, saranno definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’INAIL.
L’Agenzia chiarisce che il divieto di compensazione non riguarda i crediti nei confronti di INPS e INAIL: i contribuenti che maturano tali crediti potranno utilizzarli in compensazione, anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, purché venga utilizzato il canale telematico dell’ADE, nel rispetto dei termini sopra indicati.
Divieto di compensazioni per le partite IVA cessate d’ufficio
Il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti viene previsto non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.
Coordinamento con il precedente divieto di compensazione
Infine, l’Agenzia si occupa del coordinamento tra il nuovo divieto e quello (già in vigore) che inibisce le compensazioni per debiti per ruoli superiori a 1.500 euro.
Riassumendo
- se l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro, ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro. In questa situazione è inibita la compensazione dei soli crediti erariali;
- qualora, invece, l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 100.000 euro si applica il nuovo divieto. In questa situazione è inibita la compensazione di crediti di qualsiasi natura (erariali e di natura agevolativa), fatti salvi i crediti nei confronti di INPS e INAIL.
Resta ferma la possibilità di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposte erariali mediante l’utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro e, conseguentemente, consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.