Il 17 settembre 2024 è entrato in vigore il Decreto Legge 131 del 16 settembre 2024 (cosiddetto Decreto salva infrazioni) che è intervenuto anche in materia di contratti a tempo determinato.
L’articolo 11 del decreto in commento, ha infatti modificato la previsione dell’articolo 28, comma 2 e 3, del D.lgs. 81/2015, che stabilisce l’entità del risarcimento dovuto ai lavoratori nelle ipotesi di conversione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
L’articolo 28, comma 2 del D.lgs. 81/2015, prevedeva infatti che «nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro».
L’articolo 11 del D.L. 131/2024 ha previsto l’inserimento, dopo il primo periodo dell’articolo 28, comma 2, del D.lgs. 81/2015, la disposizione di seguito indicata «Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno».
In altri termini, in caso di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, sempre che il lavoratore riesca a dimostrare il maggior danno, il giudice ha ora la possibilità di riconoscere al lavoratore un indennizzo superiore a 12 mensilità, importo, quest’ultimo, in precedenza stabilito quale soglia massima di risarcibilità, dall’articolo 28, comma 2, del D.lgs. 81/2015.
Sempre l’articolo 11, comma 1, lettera b), del DL 131/2024, ha altresì abrogato il comma 3 dell’articolo 28 del Dlgs 81/2015, il quale stabiliva che, “In presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà”.
E’ di tutta evidenza come, nello scenario giuridico e giurisprudenziale attuale, che vede da un lato il costante rafforzamento delle tutele dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo nell’ambito dei contratti a tempo indeterminato, dall’altro un potenziamento del potere discrezionale del giudice nello stabilire il risarcimento in caso di illegittimità del contratto a termine, sia indispensabile da parte dei datori di lavoro, adottare una maggiore attenzione e sensibilità nell’utilizzo di questo importante strumento di flessibilità lavorativa.