La recente Legge 18 luglio 2025, n.106, rafforza le tutele a favore dei soggetti che siano affetti da malattie particolarmente invalidanti.
Congedo straordinario
In particolare, l’articolo 1 della L.106/2025, riconosce ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare) che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante tale periodo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo in parola è evidentemente una misura residuale che si colloca successivamente agli altri periodi di assenza già regolamentati, rispetto ai quali sia o non sia previsto un trattamento retributivo.
Il congedo straordinario non essendo retribuito, non è computato nell’anzianità di servizio e non è utili ai fini previdenziali; pertanto, non matura alcuna contribuzione nemmeno figurativa. Il lavoratore potrà comunque riscattare l’intero congedo mediante il versamento di contribuzione volontaria, previa richiesta ed autorizzazione Inps.
Restano comunque salve eventuali disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
La certificazione della malattia deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Il provvedimento riguarda anche i lavoratori autonomi. Per i lavoratori autonomi che svolgano attività in via continuativa per un committente, è ora infatti previsto che la sospensione dell’esecuzione della prestazione sia consentita per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare. Questa misura consente al collaboratore di sospendere temporaneamente l’attività lavorativa per motivi di salute, senza interruzione e perdita del rapporto di lavoro.
Permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche
L’articolo 2 della L.106/2025, introduce a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche (anche rare) con invalidità almeno pari al 74%, il diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità prevista per il caso di malattia e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché’ cure mediche frequenti.
Il diritto ai permessi aggiuntivi di cui sopra, così come alla relativa indennità, è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Diritto di precedenza nello smart working
La Legge 106/2025 all’articolo 1, comma 4), riconosce il diritto di precedenza nell’accesso al lavoro agile (smart working) per i lavoratori che abbiano usufruito del congedo straordinario. Pertanto, una volta concluso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha il diritto di essere prioritariamente ammesso, compatibilmente con le caratteristiche delle proprie mansioni, alla modalità di lavoro agile prevista dalla Legge 81/2017.
Con questa previsione il legislatore ha inteso favorire un reinserimento graduale al lavoro del lavoratore che si trovi in uno stato di salute precario, favorendo la conciliazione tra le necessità di cura e tutela della propria salute e la ripresa dell’attività lavorativa.
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