Per la Corte di Cassazione (Sez.Lav. Ordinanza 17/0172024 n.1803) il licenziamento collettivo risulta illegittimo laddove l’azienda che intenda procedere ai recessi dei lavoratori, limiti i criteri di scelta a una sola sede senza giustificare nel concreto le ragioni tecnico organizzative di tale limitazione.
Per la Corte l’eccessiva onerosità che si sarebbe determinata operando i trasferimenti dei lavoratori su altra sede a salvaguardi dell’occupazione, quale ragione giustificatrice della limitazione dei criteri di scelta ad una sola sede, sostenuta dalla società, non rappresenta una ragione valida per giustificare i recessi.
La specifica violazione posta in essere, connessa alla non corretta e giustificata limitazione della “platea” dei lavoratori da licenziare ad una specifica sede, rappresenta una violazione dei criteri di scelta con applicazione della sanzione più gravosa della reintegra oltre che del risarcimento del danno.
