Con la sentenza n. 115 del 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
Tale pronuncia della Corte produce effetti diretti nell’ordinamento giuridico italiano e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo) nei limiti temporali previsti dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU), oltre che a godere delle relative prerogative ad esso connesse (ad esempio divieto di licenziamento).
L’Inps, con il messaggio n.2450 del 7 agosto 2025, ha chiarito che a decorrere dal 24 luglio 2025, anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo di paternità obbligatorio deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’Istituto.
https://quattrostprl.it/wp-content/uploads/2025/09/16235_Messaggio-numero-2450-del-07-08-2025.pdf
