Dal 1° gennaio 2026, con l’approvazione della Legge di Bilancio, l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti si estende ulteriormente. Riguarderà infatti i figli anche adottivi e in affidamento fino a 14 anni di età contro i 12 attuali. Previsto anche un innalzamento dei giorni di permesso giornalieri non remunerati concessi in via alternativa a uno dei genitori in caso di malattia del figli di età superiore a tre anni, che passeranno da 5 a 10 giorni all’anno per ogni figlio anche adottivo e in affidamento fino a 14 anni di età (attualmente il limite di età è di 8 anni).
I congedi parentali sono dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro che sono remunerati da un’indennità del 30% (salvo i primi tre mesi all’80%) calcolata sulla retribuzione media giornaliera di riferimento.
Il congedo parentale spetta ai genitori lavoratori entro i primi 14 anni di vita del bambino (in precedenza fino a 12 anni) per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, che salgono a 11 nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Ciò premesso, il diritto di astenersi dal lavoro spetta sia alla madre che al padre dipendente per un periodo – continuativo o frazionato – di massimo sei mesi ciascuno, di cui tre mesi di congedo come diritto autonomo e ulteriori tre mesi in alternativa tra loro.
I congedi per malattia dei figli invece, sono particolari permessi non retribuiti, per i quali è tuttavia prevista una specifica modalità di copertura contributiva figurativa. Nel caso in cui il figlio abbia un età inferiore ai 3 anni (sei anni se adottivo o in affidamento) il diritto al congedo e la relativa copertura figurativa non hanno limiti di durata. La legge di Bilancio interviene ad estendere i permessi non retribuiti per assistenza durante la malattia dei figli di età superiore ai 3 anni e fino a 14 anni, raddoppiando i giorni fruibili e portandoli da 5 a 10
Un’altra disposizione prevista dalla Legge di Bilancio, tesa a sostenere l’attività genitoriale è quella stabilita dal comma 221 della Legge di Bilancio, che riguarda il possibile prolungamento del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo (che nel caso di aziende con meno di 20 dipendenti prevede uno sgravio del 50% sui contributi versati dal datore di lavoro). La norma stabilisce, infatti la possibilità che il contratto a termine della lavoratrice o del lavoratore assunto per sostituire le lavoratrici in maternità possa essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento per favorire il rientro progressivo al lavoro della lavoratrice sostituita, prolungamento che comunque non può superare il primo anno di vita del bambino.
