Con la pubblicazione del messaggio Inps n. 2325 del 10/07/2026 il quadro normativo che delinea la nuova disciplina del silenzio assenso in vigore dal 1 luglio 2026, introdotto dall’articolo 1, comma 2024 della Legge 30/12/2025 n.199, è ora completo.
Come noto, in virtù di quanto stabilito dalla Legge Bilancio 2026, dal 1° luglio 2026 i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, assunti successivamente al 30 giugno 2026, sono interessati dal nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
L’INPS, con il Messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, ha fornito chiarimenti operativi in merito alla gestione delle quote di TFR da versare il Fondo Tesoreria, dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026.
Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può espressamente rinunciare all’adesione automatica alla previdenza complementare e scegliere una diversa destinazione del TFR maturando.
In particolare, il lavoratore può conferire il TFR a una diversa forma di previdenza complementare liberamente prescelta oppure mantenere il TFR secondo il regime ordinario previsto dall’art. 2120 del Codice Civile.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro comunica l’adesione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza del termine di sessanta giorni.
I versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre dalla medesima data, con effetto dunque retroattivo.
Nel periodo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta, non risulta dunque ancora definitivamente individuato il regime di destinazione delle quote di TFR maturate. Qualora il lavoratore opti per il mantenimento del TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 del Codice Civile, il TFR maturando non viene devoluto alla previdenza complementare e continua a essere disciplinato dalle regole ordinarie, ferma restando l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria ove ne ricorrano i presupposti.
Per tale motivo il versamento al Fondo Tesoreria Inps dei nuovi assunti a decorrere dal 1 luglio 2026, non potrà che essere effettuato, decorso il termine di 60 giorni, concesso al lavoratore per esprimere la propria volontà circa l’effettiva destinazione del TFR. Qualora il TFR per scelta del lavoratore restasse in azienda e il datore di lavoro fosse tenuto al versamento al Fondo Tesoreria, il ridetto versamento sarà tempestivamente eseguito entro il mese successivo al perfezionamento della scelta,senza interessi e senza sanzioni, utilizzando il codice di nuova istituzione CF05.
https://quattrostprl.it/wp-content/uploads/2026/07/Messaggio-numero-2325-del-10-07-2026.pdf
