L’art. 2 del D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. “Decreto Omnibus”) ha introdotto rilevanti novità in materia di trattamento fiscale delle auto aziendali — nonché dei motocicli e dei ciclomotori — concesse in uso promiscuo ai dipendenti (c.d. fringe benefit auto). Le modifiche incidono in modo significativo sulle regole di calcolo del valore tassabile in capo al dipendente e sulla disciplina transitoria per i veicoli già in uso.
- Eliminazione del requisito della nuova immatricolazione
La novità di maggiore impatto è l’eliminazione del requisito della nuova immatricolazione, che era stato introdotto dalla legge di bilancio 2025.
Il metodo forfetario di calcolo del fringe benefit (basato sulle Tabelle ACI) si applica ora a tutti i veicoli concessi in uso promiscuo, inclusi quelli usati, a prescindere dalla data di immatricolazione.
In precedenza, per i veicoli non di nuova immatricolazione, il fringe benefit, andava determinato secondo il criterio del valore normale (art. 9 del TUIR), con modalità più complesse e potenzialmente meno favorevoli.
- Come si calcola il fringe benefit
Il valore del fringe benefit resta determinato in misura forfetaria, pari al 50% del costo chilometrico ACI moltiplicato per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui. Da tale importo si deducono le somme eventualmente trattenute al dipendente.
Per incentivare l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, la percentuale è ridotta:
- al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
- Maggiorazione del 50% per i veicoli più datati
Per i veicoli concessi in uso promiscuo, il valore del fringe benefit è incrementato del 50% a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione. La previsione mira a incentivare il rinnovo del parco auto aziendale.
- Maggiorazione del 5% per gli optional
Qualora il veicolo sia dotato di accessori o allestimenti (c.d. optional) che non risultano valorizzati nelle Tabelle ACI e che non siano stati acquistati direttamente dal dipendente, il valore del fringe benefit è incrementato del 5%.
A tutela delle situazioni pregresse, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in merito alla tassazione degli optional. Non è previsto il rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate.
- Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2026. Si applicano, inoltre, anche ai veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria di cui al punto successivo (art. 2, comma 5, del Decreto Omnibus).
- Disciplina transitoria
Il Decreto Omnibus ha riformulato il regime transitorio (art. 1, comma 48-bis, della L. 207/2024 — legge di bilancio 2025), che consente di continuare ad applicare le regole previgenti — basate sulle emissioni di CO₂ del veicolo — nei seguenti casi:
- veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 (il precedente termine era fissato al 30 giugno 2025).
Si ricorda che per la valorizzazione basata sulle emissioni di CO₂, il valore imponibile i calcola moltiplicando il costo chilometrico delle Tabelle ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, applicando percentuali crescenti legate alle emissioni di anidride carbonica, ovvero:
- 25%: per emissioni CO₂ ≤ 60 g/km
- 30%: per emissioni CO₂ da 61 a 160 g/km
- 50%: per emissioni CO₂ da 161 a 190 g/km
- 60%: per emissioni CO₂ > 190 g/km
Si precisa che, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025, il momento rilevante ai fini del regime transitorio è la data di consegna effettiva del veicolo al dipendente, non la mera stipulazione del contratto.
Anche per i veicoli rientranti nel regime transitorio trovano applicazione le nuove maggiorazioni del 50% dopo il quinto anno di immatricolazione e del 5% per gli optional.
- Schema riepilogativo
| Situazioni | Regole |
| Percentuale base | 50% del costo ACI × 15.000 km |
| Veicoli elettrici puri | 10% |
| Veicoli ibridi plug-in | 20% |
| Veicoli oltre il 5° anno di immatricolazione | Maggiorazione del 50% |
| Optional non valorizzati nelle Tabelle ACI | Maggiorazione del 5% |
| Requisito nuova immatricolazione | Eliminato |
| Veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024
Veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 |
valorizzazione basata sulle emissioni di CO₂ |
| Decorrenza | Periodo d’imposta 2026 |
