Il decreto 48/2023 convertito, con legge 3 luglio 2023, n. 85, all’articolo 27, comma 1, ha previsto che: “Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età; b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»); c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’Inps con la circolare 68/2023 ha passato in rassegna tutte le numerosissime condizioni in presenza delle quali l’incentivo può essere fruito dal datore di lavoro. In tema di coordinamento con altri incentivi, l’Istituto ricorda che la misura prevista dal DL 48/2023 in caso di cumulabilità con l’incentivo under 36 si riduce dal 60 al 20%. Stessa sorte subisce l’agevolazione nel caso in cui il lavoratore interessato fruisca dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023. In altre parole qualora il lavoratore Neet, circostanza questa assai probabile, fruisca dell’abbattimento aggiuntivo del 4% dell’aliquota previdenziale a suo carico, il datore di lavoro perderà il 40% di agevolazione. Tale previsione porta con sé una serie numerosa di problemi che rendono particolarmente difficoltosa la fruizione e la gestione dell’incentivo che nell’intenzione iniziale sembrava andare nella corretta direzione ma che adesso sembra aver imboccato una strada senza uscita.
Di fatto le problematiche aperte e che meriterebbero un chiarimento repentino onde evitare che anche questo ennesimo incentivo resti solo una sorta di “lucida follia”, sono molteplici.
La riduzione del 4% dell’aliquota a carico del lavoratore infatti, come noto, viene applicata mese per mese e può ben accadere che in qualche mese spetti e in altri invece non spetti. Coerentemente a questa circostanza l’incentivo Neet dovrebbe essere applicato in misura pari al 20 o al 60% a seconda dei casi quindi? Inoltre la riduzione contributiva non è strutturale ed è prevista fino al 31 dicembre 2023, mentre l’agevolazione Neet vale si per assunzioni fatte dal 1 giugno al 31 dicembre 2023 ma una volta operata l’assunzione, l’agevolazione vale per 12 mesi, pertanto certamente sarà fruibile anche nel corso del 2024. Questo significa che, qualora non dovesse essere riproposta o prorogata la riduzione del cuneo contributivo anche per il 2024 a partire dal 1 gennaio del prossimo anno i datori di lavoro potranno legittimamente fruire dell’agevolazione in misura piena al 60%? Come tali circostanze possono coordinarsi con le risorse stanziate dall’Istituto in fase di richiesta nel Portale delle agevolazioni contributive?
Forse, in effetti, abbiamo anche più di un problema.
https://quattrostprl.it/wp-content/uploads/2023/08/Incentivo-Neet-2023-Circolare-Inps-68-2023.pdf