La legge n.133 del 24/09/2021, con cui è stato convertito il D.L. 111/2021 ha previsto, per i lavoratori fragili, l’estensione fino al 31/12/2021 dell’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, oltre alla disposizione per cui la loro attività debba essere svolta “normalmente” in smart working.
Pertanto le tutele che erano scadute al 30/6/2021 e che avevano lasciato scoperti i lavoratori fragili, risultano ora nuovamente prorogate fino a fine anno.
Da segnalare che per molti lavoratori fragili, in malattia equiparata a ricovero ospedaliero dal mese di gennaio ad oggi, si pone il problema del raggiungimento del termine massimo di indennizzo a carico dell’Inps che è di 180 giorni in un anno solare.
Infine ricordiamo che per lavoratori fragili, per quanto previsto dall’art.26, comma 2 del D.L 17 marzo 2020, n.18, convertito con legge 24 aprile 2020, n.27, si devono intendere:
- lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104
- lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104