Con la L. 29 aprile 2024, n. 56 viene convertito il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR. Nelle 24 pagine di modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 56 del 29 aprile, diverse sono quelle relative al tema degli appalti.
Benefici normativi
Il provvedimento prevede che i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati anche all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che verranno individuate da un successivo decreto del ministero del Lavoro. Restano fermi gli altri requisiti richiesti dalla legge, tra cui il possesso del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e il rispetto delle normative contrattuali collettive. Vale la pena sottolineare che la nuova disciplina, oltre a subordinare il godimento dei benefici contributivi oltre che al possesso del Durc, anche al rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, introduce un principio di “civiltà giuridica” che tutti gli operatori auspicavano, con il comma 1175-bis, inserito nell’articolo 1, L. 296/2006, per cui oggi “resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.
Prima di tale previsione, infatti, in caso di accertata irregolarità anche per pochi euro, si ricorda che operava un disconoscimento totale delle agevolazioni contributive godute dall’azienda, senza alcuna regola di proporzionalità.
Appalto e subappalto
Scatta l’obbligo di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connesso con l’attività oggetto di appalto e subappalto. Il riferimento del contratto collettivo applicabile è ora unicamente quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La responsabilità solidale
Il principio per cui il committente imprenditore, l’appaltatore e gli eventuali sub appaltatori sono obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori, si allarga anche ai casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento dell’attività di somministrazione, intermediazione e di ricerca e selezione del personale e nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti richiesti.
Lavoro irregolare
Vengono nuovamente riviste le sanzioni e tornano le fattispecie penali. Il decreto incrementa dal 20% al 30% l’importo della sanzione pecuniaria prevista per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, stabilite ora nella seguente misura
Periodo di lavoro irregolare | Importo minimo (euro) | Importo massimo (euro) |
Fino a 30 giorni | 1.950 | 11.700 |
Da 31 a 60 giorni | 3.900 | 23.400 |
Oltre 60 giorni | 7.800 | 46.800 |
Per l’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro è previsto l’arresto fino a un mese (oggi non prevista) o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (oggi 50 euro).
Per l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale scatta l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 900 a 4.500 euro.
Liste di conformità
Le nuove disposizioni introducono un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. A seguito di accertamenti ispettivi, qualora non emergano violazioni o irregolarità, l’Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) rilascia un attestato, iscrivendo il datore di lavoro in un apposito elenco informatico denominato “Lista di conformità Inl”, consultabile pubblicamente sul sito dell’Ispettorato.
I soggetti a cui è stato rilasciato questo “attestato” non sono sottoposti, per 12 mesi dalla data di iscrizione nella Lista ad ulteriori verifiche dell’Ispettorato nelle materie oggetto di accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento e le attività di indagine disposte dalla Procura.
Congruità manodopera
Sempre nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, viene introdotto anche l’obbligo per il responsabile del progetto (negli appalti pubblici) e per il committente (negli appalti privati) di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, come indicato dal decreto ministeriale n. 143/2021.
In caso di omissione sono previste sanzioni di natura interdittiva e amministrativa. In particolare, per appalti pubblici, indipendentemente dal valore, il responsabile del progetto che procede al saldo in assenza di esito positivo della verifica sulla congruità (o in caso di mancata regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori) subisce un pregiudizio nella valutazione della propria performance: è previsto, infatti, l’obbligo, per la stazione appaltante, di valutare la condotta omissiva al momento delle valutazioni individuali. Inoltre, l’accertamento della violazione è comunicato all’Anac e restano applicabili gli ordinari profili di responsabilità amministrativo-contabile.
Nel caso di appalti privati in cui il valore complessivo sia pari o superiore a 70 mila euro, l’eventuale versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica di congruità (o in mancanza di previa regolarizzazione della posizione dell’impresa affidataria dei lavori), comporta la sanzione amministrativa da mille a 5.000 euro a carico del committente.
Patente a crediti
Dal 1° ottobre 2024 scatta l’obbligo di possesso di una patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. L’applicazione dello strumento potrà essere estesa ad altri ambiti di attività da individuare con un decreto del ministero del Lavoro, sentite le parti sociali. Sono esclusi dall’obbligo del possesso della patente i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III. La patente a crediti è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e per ottenerla, oltre all’iscrizione alle Camere di commercio e agli requisiti previsti dalla legge, occorre aver designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si potrà anche provvedere all’autocertificazione, ma in caso di dichiarazioni mendaci (dolo) o non veritiere (quindi anche a titolo di colpa) scatta la revoca (con possibilità di richiedere la patente solo decorsi 12 mesi). Il punteggio iniziale è di 30 crediti, non è consentito operare nei cantieri temporanei o mobili oggetto della patente con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (esclusa la sospensione della patente da parte di Inl).
Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi:
Evento | Punti persi |
Infortunio mortale | 20 |
Assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
Malattia professionale | 10 |
Qualora si operi in assenza della patente o con una dotazione inferiore a 15 crediti, si prevede una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (e non inferiore a 6mila euro), nonché l’esclusione temporanea dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei Contratti pubblici.
Violazioni contributive
Sono stati modificati i trattamenti sanzionatori per gli omessi versamenti in ambito contributivo, fatte salve le norme che prevedono trattamenti di maggior favore. Dal 1° settembre 2024 cambia il regime delle sanzioni civili per quanti non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.
Si riduce la sanzione civile, eliminando la maggiorazione di 5,5 punti percentuali se il pagamento è effettuato entro 120 giorni spontaneamente e si dimezza se è effettuato entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Le riduzioni scattano anche per il pagamento rateale.
Dalla stessa data non si applicheranno sanzioni, ma saranno esclusivamente dovuti gli interessi legali, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi per oggettive incertezze dovute a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. Per favorire la compliance volontaria, Inps mette a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, le informazioni in suo possesso su rapporti di lavoro e gli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi, con sanzioni ridotte in caso di regolarizzazione.