L’art. 2-bis del D.L. 113/2024, inserito nella legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143, ha previsto che con la tredicesima mensilità 2024, venga erogata una indennità di 100 euro “una tantum” (esente da imposte e da contributi) ai lavoratori dipendenti in possesso di particolari requisiti e condizioni di carattere soggettivo e reddituale.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti di attuazione della misura in commento, mediante Circolare n.19 del 10 ottobre 2024.
Presupposti per poter beneficiare bel bonus
L’indennità prevista dall’art. 2-bis del D.L. 113/2024 spetta ai lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato) che soddisfano congiuntamente tutti i seguenti requisiti.
a) hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) hanno un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato ed entrambi sono fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2 del TUIR.
c) hanno un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) che sia di importo superiore rispetto alle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR (altre detrazioni).
Con riferimento al “computo del reddito complessivo” che dà diritto al bonus indicato alla precedente lettera a), la norma prevede espressamente che si devono considerare nella loro interezza anche:
- la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’art. 44, comma 1, del D.L. 78/2010 (c.d. agevolazione per i ricercatori residenti all’estero);
- la quota esente dei redditi agevolati fiscalmente ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 147/2015 – ora soppresso – e dell’art. 5 del D.lgs. 209/2023 (c.d. agevolazioni per i lavoratori “impatriati”);
- inoltre per avere diritto al beneficio in commento, ai fini del computo del limite di 28.000 euro di reddito complessivo, devono essere considerati anche i redditi assoggettati al regime forfettario e i redditi delle locazioni immobiliari assoggettati a cedolare secca. Per espressa previsione normativa, non deve invece essere considerato nel reddito complessivo il reddito relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR.
Per quanto riguarda la “situazione familiare” del lavoratore di cui alla precedente lettera b), presupposto per avere diritto all’agevolazione in commento, è avere fiscalmente a carico il coniuge – non legalmente ed effettivamente separato – nonché almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato.
Con riferimento al presupposto della capienza dell’imposta lorda di cui alla lettera sub c), lo stesso si realizza laddove l’imposta lorda sul reddito di lavoro dipendente sia “capiente” rispetto alle detrazioni previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR.
Pertanto, ai fini di questa verifica, si dovrà tenere conto solo delle detrazioni di quest’ultimo articolo e non anche, ad esempio, delle detrazioni per carichi di famiglia con la conseguenza che ha diritto al bonus il lavoratore che, invece, risulti incapiente sommando le detrazioni previste dagli artt. 12 e 13 del TUIR.
Come chiarito dalla circolare 19/2024, poiché la norma fa riferimento specificatamente ai redditi di cui all’art. 49 del TUIR, il bonus non trova applicazione nei confronti dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio, le collaborazioni coordinate e continuative identificate nell’art. 50 dello stesso TUIR.
Il bonus è esente da imposte e contributi.
Inoltre, deve essere rapportato ai giorni di lavoro che danno diritto alla retribuzione nell’anno e, come specificato dalla circolare 19/2024, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
Il beneficio viene erogato dal datore di lavoro insieme alla tredicesima mensilità (maturata nel corso del 2024) solo a seguito di specifica richiesta scritta da parte del dipendente in cui vengano riportati il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico. Sarà comunque compito del sostituto d’imposta verificare in sede di conguaglio di fine anno l’effettiva spettanza del beneficio.
In merito alle modalità di effettuazione della richiesta del bonus da parte del dipendente al proprio datore di lavoro la circolare 19/2024 precisa che questa deve essere effettuata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale viene precisata la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiarne.
Qualora nel corso dell’anno 2024 il lavoratore abbia svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, sia la dichiarazione sostitutiva che le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
In considerazione dell’entrata in vigore della disposizione, a decorrere dal 9 ottobre 2024 (giorno successivo alla pubblicazione della legge) in caso di cessazione del rapporto di lavoro successiva a tale data, il datore di lavoro dovrà erogare il rateo maturato e spettante in sede di conguaglio di fine rapporto.
Per i rapporti di lavoro intervenuti e cessati precedentemente, si ritiene che il contribuente potrà beneficiare dell’indennità in sede di dichiarazione dei redditi.
