Tra le novità previste dalla Legge 30 dicembre 2025, n.199, Legge di Bilancio 2026, spicca senz’altro l’estensione dell’obbligo del versamento al Fondo Tesoreria Inps anche per le aziende che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, abbiano raggiunto la soglia dei 50 dipendenti.
Dobbiamo ricordare che, in base alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2025, le cui regole applicative sono riassunte nella circolare Inps n.70 del 03/04/2007, le aziende obbligate al versamento delle quote di TFR maturato al Fondo Tesoreria, si potevano dividere in due categorie:
- aziende in attività al 31 dicembre 2006, per le quali il limite dimensionale si determinava prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Pertanto, eventuali modifiche successivamente intervenute in relazione al numero degli addetti, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50, risultavano del tutto irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento al Fondo Tesoreria;
- aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, per le quali si doveva invece prendere a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare (01/01-31/12) di inizio attività, anche in questo caso risultando del tutto irrilevanti i mutamenti di organico successivamente intervenuti.
Risulta dunque evidente che, nel vigore della precedente normativa, risultavano del tutto irrilevanti, ai fini dell’obbligo di cui si tratta, eventuali mutamenti di organico sia in aumento che in diminuzione, intervenuti successivamente al primo anno di attività.
La Legge di Bilancio 2026 sembra superare questa impostazione, riconoscendo rilevanza al raggiungimento della soglia dimensionale di 50 dipendenti anche in epoca successiva all’anno di avvio dell’attività aziendale.
Si tratta dunque di aziende fino ad ora non interessate dall’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria e che, alla luce della nuova previsione, dovranno ri-pianificare il cash flow, per poter far fronte al versamento mensile delle quote di trattamento di fine rapporto maturate dai propri lavoratori, non destinate alla previdenza complementare.
Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti. Dal 2032, l’obbligo invece risulta esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti.
E’ bene ricordare che, ai fini della determinazione della soglia dimensionale di riferimento, i lavoratori part time vanno considerati in proporzione all’orario effettivamente svolto, come del resto precisato dalla stessa circolare sopra menzionata “i lavoratori a orario ridotto, indipendentemente dal tipo di part-time (orizzontale, verticale o misto), saranno computati in proporzione all’orario, sommando ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all’orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (art. 6 D.Lgs. n.61/2000).”
