Il principio del repêchage nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, vale sempre se c’è una posizione vacante nell’azienda, anche se il ruolo è affidato a un lavoratore autonomo.
L’obbligo di repêchage è sussistente tutte le volte in cui sia ravvisabile una concreta posizione che il dipendente in esubero potrebbe svolgere, indipendentemente dal tipo di contratto che l’impresa sceglie per ricoprire quella posizione.
La Cassazione (ordinanza 31312/2025) lo ha ribadito trattando il caso del licenziamento di un direttore tecnico, in presenza della posizione di gestione delle risorse umane affidata successivamente a un collaboratore esterno.
La Corte d’appello prima e la Cassazione poi, hanno confermato che la scelta dell’azienda di ricorrere a una collaborazione autonoma non elimina l’obbligo di valutare il repêchage.
Per la Cassazione, infatti, il punto chiave è la posizione vacante, a prescindere dal rapporto di lavoro che l’azienda decide di utilizzare per coprirla.
Secondo la Cassazione, se si desse rilievo alla tipologia contrattuale, le aziende potrebbero evitare il repêchage scegliendo rapporti diversi dal lavoro subordinato. Pur comprendendo i timori degli ermellini, l’interpretazione fornita con questa sentenza, rischia di limitare la libertà imprenditoriale sancita dalla Costituzione.
Si tratta di principio che estende il repêchage in modo estremo di cui i datori di lavoro devono tenere conto. Se è stata programmata, infatti, la soppressione di un ruolo aziendale e successivamente viene creata una diversa posizione, il datore non può scegliere di ricoprirla avvalendosi di un altro modello contrattuale, dovendo necessariamente assegnare le attività disponibili al proprio dipendente in esubero.
