È del 16/9/2021 la notizia che il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il decreto legge che rende obbligatorio il possesso e l’esibizione della Certificazione Verde in tutti i luoghi di lavoro.
Da una primissima analisi del provvedimento, sembra chiaro l’intendimento del Governo di estendere il più possibile la campagna vaccinale.
È previsto infatti che tutti i lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza (attualmente 31 dicembre 2021) dovranno essere in possesso di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro.
Tralasciando la normativa del settore pubblico, per il comparto privato il provvedimento in analisi prevede alcune importanti prescrizioni.
Obbligo di possesso del Green Pass e controlli da parte del datore di lavoro
Con decorrenza 15/10/2021, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere ed esibire su richiesta la Certificazione Verde.
Tale obbligo si applica sia ai lavoratori subordinati impiegati dal datore di lavoro, sia ai collaboratori o lavoratori autonomi esterni che, a qualsiasi titolo, si rechino presso l’azienda per lo svolgimento di attività lavorativa, di formazione o di volontariato.
L’obbligo in commento non trova applicazione per coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni introdotte, con la precisazione che per i lavoratori “esterni” tale verifica è operata altresì dai rispettivi datori di lavoro.
I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche richieste, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuino con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
Sospensione del rapporto di lavoro per mancanza del Green Pass
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Si tratta pertanto di una sospensione connessa a una (temporanea) impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa che prevede altresì la perdita della retribuzione.
Nel momento in cui il lavoratore si doterà di Green Pass, potrà riprendere regolarmente la propria attività lavorativa.
La sospensione del rapporto di lavoro infatti è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della Certificazione Verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
È previsto inoltre che, per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Regime sanzionatorio
Il lavoratore che acceda a un luogo di lavoro sprovvisto di Green Pass è punito con la sanzione amministrativa stabilita nella misura da euro 600 a euro 1.500. Trattandosi di sanzione amministrativa si applica il regime previsto dall’ art.16 della Legge 689/81 (pagamento dell’importo più favorevole tra il doppio del minimo o un terzo del massimo).
Per il datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto delle regole e che non abbia predisposto le corrette modalità di controllo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Inoltre, il datore di lavoro si esporrebbe alle responsabilità connesse alla violazione della normativa sulla tutela della sicurezza e integrità psicofisica dei lavoratori.
Non bisogna infatti dimenticare che il contagio da Covid contratto sui luoghi di lavoro è assimilato a infortunio.
Conseguentemente, il fatto di non ottemperare in maniera rigorosa ai dovuti controlli sul possesso del Green Pass costituirebbe una violazione dei propri obblighi connessi alla corretta applicazione delle misure di sicurezza necessarie a garantire e tutelare la salute e l’integrità psicofisica dei propri lavoratori, con le gravose conseguenze, anche di natura risarcitoria, sia sul piano civile che penale.