Come abbiamo già avuto modo di scrivere, la Legge di bilancio 2025 ha previsto un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80%
Così come era già stato chiarito anche dalla Circolare Inps 18 aprile 2024, n.57, la misura dell’indennizzo del congedo parentale dipende dall’anno nel quale ha avuto conclusione il congedo obbligatorio.
Per coloro che hanno concluso il congedo obbligatorio di maternità o paternità entro il 2022 è previsto un indennizzo al 30% di tutti i mesi di congedo.
Coloro che hanno concluso il congedo obbligatorio nel 2023, possono fruire di un mese indennizzato all’80%.
Coloro che hanno concluso il congedo obbligatorio entro il 31/12/2024, possono avere diritto a due mesi indennizzati all’80%, quindi anche il secondo mese sarà indennizzato all’80% anche se fruito dopo il 2024. Ricordiamo che, in virtù delle norme precedenti, a partire dal 2025, l’indennizzo del secondo mese era fissato al 60%.
La Legge di Bilancio ha infine previsto che chi concluderà il congedo obbligatorio dal 2025 in avanti, avrà diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzati all’80 per cento.
Nei mesi successivi a quelli indennizzati all’80%, la tutela economica si attesta alla misura ordinaria del 30% fino al nono mese per poi azzerarsi.
L’indennizzo nella misura del 30% può essere mantenuta nel decimo ed eventualmente nell’undicesimo mese solo se il genitore interessato ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo della pensione Inps.
https://quattrostprl.it/wp-content/uploads/2025/03/CongedoParentale2025.pdf
