Tra le novità della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n.207) l’art. 1, commi da 81 a 83, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, entri in vigore una nuova disciplina per la gestione delle trasferte dei lavoratori dipendenti.
La novella legislativa, infatti, impone ora l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili affinché, da un lato le spese di trasferta possano essere considerate deducibili dal reddito d’impresa, dall’altro possano continuare a restare esenti da prelievo contributivo e fiscale.
Le nuove regole si applicano a tutte le spese sostenute dal lavoratore in trasferta per conto del datore di lavoro, compresi vitto e alloggio, viaggi e trasporti, inclusi taxi e noleggi con conducente. Dovrebbero restare escluse dal nuovo regime solo alcune spese che non richiedono particolare documentazione, ai sensi dell’art.51 c.5 del TUIR, secondo i limiti ivi fissati, ovvero fino a 15,49 euro al giorno per trasferte Italia e fino a 25,82 euro al giorno per trasferte all’estero. Anche per le spese di trasporto effettuato tramite servizi pubblici di linea, sembra che le nuove restrizioni non siano applicabili.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, affinché da un punto di vista tributario e contributivo le spese di trasferta sostenute dal lavoratore possano continuare ad essere trattate alla stessa stregua di quanto avveniva lo scorso anno, è dunque necessario che siano pagate dai lavoratori attraverso metodi che ne garantiscono la tracciabilità, quali carte di credito o prepagate, bancomat, assegni bancari o circolari.
È pertanto consigliabile, che i dipendenti che si recano in trasferta utilizzino una carta di credito aziendale o personale per gestire le spese che si trovano quotidianamente a sostenere, abbandonando l’uso del contante.
Vale la pena precisare che, laddove il lavoratore dovesse anticipare le spese in trasferta senza il rispetto degli opportuni strumenti di tracciabilità ora richiesti, pur avendo diritto al rimborso, le spese rimborsate sarebbero integralmente assoggettate a prelievo contributivo e fiscale, con una conseguente decurtazione del netto anticipato a danno del lavoratore, oltre che con un evidente aggravio di costi anche per l’azienda che sarà obbligata a versare la propria quota di contributi previdenziali.
Atteso l’immediato impatto operativo della modifica, è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate emani presto una circolare che chiarisca la portata dell’intervento.
