Con i decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, di adeguamento, rispettivamente, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 ( legge di Bilancio 2022) è stata introdotta una riduzione dell’aliquota del contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori).
A decorrere dal 01 gennaio 2025, hanno dunque decorrenza le riduzioni dei contributi ordinari dovuti al Fis e al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali per aziende fino a 5 dipendenti che non abbiano mai fatto ricorso ad ammortizzatori sociali nel corso dei 24 mesi precedenti.
La riduzione interessa anche le aziende soggette a Cigo e Cigs, ma in tal caso ad essere ridotto sarà il contributo addizionale e non il contributo ordinario.
L’Inps ha emanato a riguardo la circolare n. 5 del 20/1/2025 con la quale ha stabilito quanto segue.
Fis
La riduzione è stabilita in misura pari al 40% della aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, ed è prevista a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
Analogamente al Fis, la riduzione è stabilita in misura pari al 40% dell’aliquota dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Contribuzione addizionale Cigo e Cigs
A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:
a) al 6% (in luogo del 9%) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) al 9 % (in luogo del 12%) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
Oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile, il contributo resta al 15%.
La riduzione del contributo addizionale opera, quindi, in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga per almeno ventiquattro mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale. Tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 5, comma 1-ter, la verifica della condizione di accesso alla riduzione del contributo addizionale (assenza di fruizione di integrazioni salariali da almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento) deve essere effettuata sulla matricola contributiva, nonché su tutte le unità produttive che fanno capo al soggetto datoriale, univocamente identificato dal relativo codice fiscale.
Per le aziende destinatarie sia della Cigs che del Fis (settore terziario con oltre 15 dipendenti) la riduzione del contributo addizionale dovuto in relazione ai trattamenti di CIGS opera a condizione che i medesimi soggetti non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale a titolo di CIGS e/ o di Assegno di integrazione salariale (AIS).
A decorrere dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del FIS (matricole contraddistinte dal c.a. “0J”) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (matricole contraddistinte dal c.a. “0S”) che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, al fine di beneficiare della riduzione del 40% dell’aliquota del contributo ordinario pari allo 0,50% sono contrassegnate centralmente direttamente dall’Istituto di previdenza, dal codice di autorizzazione “2Q” che assume il nuovo significato di “Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali – Decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024”.
