Come definito dal CCNL Unionmeccanica Confapi PMI, la contribuzione prevista per ciascuna Lavoratrice e Lavoratore avente diritto, sia per l’Ente Bilaterale sia per il Fondo Sanitario, è interamente a carico dell’Azienda e, attualmente, non è prevista alcuna contribuzione a carico delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
E.B.M. – Ente Bilaterale Metalmeccanici
I versamenti delle quote, corrisposte dall’Azienda ad E.B.M. per le Lavoratrici ed i Lavoratori, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente pertanto sono imponibili sia ai fini IRPEF sia ai fini INPS (contributo solidarietà del 10%).
EBM Salute – Fondo Sanitario Integrativo
I versamenti delle quote corrisposte dall’Azienda al Fondo Sanitario Integrativo EBM Salute per le Lavoratrici ed i Lavoratori, a seguito dell’iscrizione del Fondo all’Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute dal 2019, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente assoggettabile ad IRPEF, ma sono imponibili ai fini INPS (contributo solidarietà del 10%).
I contributi versati al Fondo EBM Salute dalle Aziende rappresentano una voce di costo del lavoro integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa (art. 95 comma 1 e art. 51 lett. a) del TUIR).
La quota eventualmente corrisposta direttamente dalle Lavoratrici e dai Lavoratori al Fondo EBM Salute per l’estensione della Polizza ai Familiari NON Fiscalmente a Carico, con riferimento al par. 6.1 della Circolare 50/E/2002 dell’Agenzia delle Entrate ed in linea con quanto previsto dall’Art.51 del CCNL Confapi Unionmeccanica PMI, potrà essere portata in deduzione dal reddito del lavoratore che sostiene l’onere.