Con l’ordinanza n.19556 del 15/07/2025, la Cassazione ribadisce un principio che occorre sempre osservare nell’ambito dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ovvero “prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l’assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore”.
Questo principio del c.d. repechage, ha subito un estensione ad opera della riforma approntata dall’articolo 3, del D.Lgs 81/2015 che ha riscritto l’articolo 2103 c.c.. In virtù di tale riforma legislativa, in caso di modifica delle mansioni non sarebbe più necessario tenere conto del bagaglio professionale acquisito nel corso del rapporto di lavoro (equivalenza in senso sostanziale), essendo sufficiente accertare la riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello e categoria legale di inquadramento rispetto alle precedenti effettivamente svolte (equivalenza in senso formale).
Inoltre, precisa la Corte, l’art. 2103 c.c. novellato – al comma 2 – stabilisce che “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”, così consentendo l’assegnazione a mansioni inferiori anche a prescindere dal consenso del lavoratore e ciò non esclude certo che tra le modifiche organizzative di cui alla disposizione, si collochi anche la soppressione del posto che incide sulla posizione di un determinato lavoratore tanto da candidarlo al licenziamento
Il fatto affrontato dalla sentenza
Il lavoratore, avente qualifica di quadro, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello rigetta la domanda del lavorataore, ritenendo provata la sussistenza del g.m.o., anche con riferimento all’obbligo di repechage assolto dalla società con la proposta di una posizione da impiegato di primo livello rifiutata dal ricorrente.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – afferma che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di repechage, il datore può proporre al dipendente l’assegnazione non solo a mansioni equivalenti, ma anche inferiori.
Tale principio, continua la sentenza, si basa sull’assunto dell’oggettiva prevalenza dell’interesse del dipendente al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall’estinzione del rapporto.
Secondo i Giudici di legittimità, ove il lavoratore non accetti detta possibilità, il datore può legittimamente recedere dal rapporto.
Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del recesso operato dal datore di lavoro.
https://quattrostprl.it/wp-content/uploads/2025/08/Cass.-ord.-n.-19556-2025.pdf
