La gestione della crisi di impresa di aziende con dipendenti impone una serie approfondita di conoscenze, non solo degli istituti utili al mantenimento dei livelli occupazionali, bensì di tutte quelle misure che, a diverso livello, tendono a favorire l’uscita gestita e, per quanto possibile, non traumatica dei lavoratori.
Così è impensabile approcciarsi alla gestione delle crisi occupazionali delle imprese senza una conoscenza approfondita delle principali possibilità attraverso le quali un lavoratore può raggiungere la pensione.
Sono proprio i lavoratori “pensionabili” coloro che di regola vengono individuati in via prioritaria, laddove si tratti di gestire un esubero di personale.
Si pensi poi alla stretta connessione tra il regime di pensione di vecchiaia e anticipata rispetto al contratto di espansione, istituto quest’ultimo che dopo la recente riforma approntata in sede di legge di bilancio 2022, assume un ruolo decisivo per favorire l’esodo dei lavoratori anche nelle aziende di più ridotte dimensioni (organico non inferiore a 50 dipendenti).
È utile quindi rivedere i principali regimi di accesso alla prestazione pensionistica attuabili nel corso del 2022.
Pensione di vecchiaia
Nessuna modifica al regime di pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, per i quali è richiesto il requisito dell’età anagrafica di 67 anni, a cui occorre abbinare il requisito contributivo minimo di 20 anni. Il trattamento previdenziale decorre di regola il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
Un regime di favore è previsto per i lavoratori impiegati da almeno 7 anni nei 10 precedenti, in mansioni gravose o usuranti; per costoro la pensione di vecchiaia è accessibile al compimento di 66 anni e 7 mesi di età, in presenza di almeno 30 anni di anzianità contributiva.
Rispetto alla speranza di vita occorre ricordare che il D.M. 27 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che anche per gli anni 2023, 2024 e 2025 non ci saranno ulteriori adeguamenti.
Pensione anticipata
Invariati restano anche i requisiti per la pensione anticipata e anche per tale regime risultano neutralizzati gli adeguamenti all’incremento della speranza di vita fino al 31 dicembre 2025.
Indipendentemente dall’età anagrafica, è dunque possibile ottenere il pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. La decorrenza della pensione sconta qui il regime della finestra mobile trimestrale.
Anche qui occorre segnalare uno speciale regime di favore previsto per i lavoratori c.d. precoci, ovvero coloro che possono vantare almeno 12 mesi di attività lavorativa prima dei 19 anni, appartenenti a particolari categorie (disoccupati, lavoratori addetti a mansioni gravose o usuranti, invalidi civili e caregiver). Per i lavoratori precoci è previsto il diritto alla pensione coni 41 anni di contributi, decorso il periodo di finestra di 3 mesi
Quota 102
Assoluta novità per il solo anno 2022 è il nuovo regime di pensionamento “quota 102” che è stato previsto dalla legge di Bilancio 2022 in sostituzione di quota 100. Si prevede così l’accesso al trattamento pensionistico anticipato a favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria che maturino nel corso dell’anno 2022 i requisiti di età anagrafica (64 anni) e di anzianità contributiva (38 anni) arrivando così a quota 102.
Importante sottolineare che chi matura il suddetto requisito entro il 31 dicembre 2022, può decidere di esercitarlo anche in un momento successivo.
Al pari di quota cento si prevede l’applicazione della finestra mobile trimestrale per i lavoratori subordinati del settore privato e per i lavoratori autonomi e di quella semestrale per i dipendenti pubblici.
Confermato anche il divieto di cumulo pensione-reddito, con l’eccezione dei redditi da lavoro autonomo “occasionale” per un massimo di cinquemila euro lordi annui.
Opzione donna
La legge di Bilancio 2022 ha prorogato il trattamento pensionistico anticipato, per l’anno 2022, a favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici subordinate e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Nel regime di opzione donna si applica la finestra mobile di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici subordinate, e 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Come noto l’opzione a questo regime va attentamente valutato posto che determina il definitivo e non più modificabile passaggio al regime contributivo. L’assegno di pensione, dalla data dell’opzione, viene infatti erogato con il calcolo contributivo anche a favore delle lavoratrici che possono vantare contribuzione prima del 01 gennaio 1996. Infine, occorre tenere conto che, per accedere al regime in analisi, la contribuzione deve essere effettiva, con esclusione quindi di quella figurativa (ad esempio Naspi).