La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 4 maggio 2023, ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) che, a decorrere dal 10 maggio 2023, è pari al 3,75%.
L’Inps con Circolare 08 maggio 2023, n.,44 comunica le incidenze che da tale variazione derivano al tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a)
e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 9,75% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 maggio 2023.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. A decorrere dal 10 maggio 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,75% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,75%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023.
Sanzioni civili
La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 10 maggio 2023, l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta altresì la variazione della misura delle sanzioni civili.
In particolare nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,25% in ragione d’anno (tasso del 3,75% maggiorato di 5,5 punti).
La misura del 9,25% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, del citato comma 8 dell’articolo 116. Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
https://quattrostprl.it/wp-content/uploads/2023/05/Circolare-numero-44-del-08-05-2023.pdf