Pubblicata ieri la circolare Inps n.57 del 18/4/2024 che fornisce istruzioni per la gestione dell’indennizzo all’’80% per il solo 2024 per un mese di congedo parentale.
La misura dispone l’elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, legge di Bilancio 2023) dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.
La previsione normativa, introdotta della legge di Bilancio 2024, interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità entro il 31 dicembre 2023.
Ne consegue che il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno solo dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27- bis del D.Lgs. n. 151/2001, oppure, di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo.
La circolare ribadisce altresì, facendo anche degli esempi esplicativi, che l’indennizzo maggiorato può essere riconosciuto solo nell’ambito dei primi tre mesi di congedo non trasferibile tra i genitori.
Forniti anche i codici di conguaglio sia per l’indennizzo all’80% sia per le operazioni di recupero del congedo già corrisposto al 30% e da retribuire e conguagliare all’80%.
Per la restituzione della prestazione già indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, i datori di lavoro devono utilizzare il codice già in uso “M047”.
Come abbiamo avuto modo di scrivere in altre occasioni, è assolutamente necessario che il datore di lavoro si faccia rilasciare dal dipendente richiedente una dichiarazione di responsabilità dove quest’ultimo attesti il diritto a percepire l’indennizzo del congedo parentale maggiorato. Questo in quanto diversamente il datore di lavoro non disporrebbe delle informazioni necessarie per poter operare correttamente, con il rischio di essere chiamato in futuro a dover restituire la prestazione all’Istituto previdenziale e, qualora il lavoratore fosse nel frattempo cessato, senza possibilità di recupero.
Sarebbe auspicabile, in questo scenario di estrema complicazione, che l’Inps mettesse a punto un sistema che possa consentire ai datori di lavoro di operare con maggiore certezza, oppure che la prestazione in parola, al pari di quanto è avvenuto per altre (si pensi all’assegno nucleo famigliare ora confluito nell’AUU) fosse corrisposta direttamente dall’Istituto.
https://quattrostprl.it/wp-content/uploads/2024/04/14953_Circolare-numero-57-del-18-04-2024.pdf