La legge di Bilancio 2024 ha introdotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (o fino al 31 dicembre 2026 se precedente al compimento dei 18 anni).
Il medesimo trattamento, in via sperimentale, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o fino al 31 dicembre 2024 se precedente al compimento dei 10 anni).
La misura agevolativa in commento si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000,00 euro annui, da riparametrare su base mensile. La soglia massima mensile è di 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro istaurati o risolti nel corso del mese, la soglia deve essere riproporzionata assumendo come riferimento il valore giornaliero di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, compresi i casi di regime di part-time e i rapporti di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
L’esonero si applica a decorrere dal mese di nascita del secondo o terzo figlio.
L’esonero non rientra nella nozione di aiuti di Stato trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche, pertanto, l’applicazione non è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Per analoghe motivazioni l’esonero non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione e non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
L’esonero contributivo risulta cumulabile con altri esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, mentre è invece alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore riproposto nella misura del 6% o 7% dalla legge di Bilancio 2024.
Le lavoratrici madri per fruire dell’esonero dovranno comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero rendendo noti i codici fiscali dei figli.
L’Inps ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero con la Circolare 31/01/2024, n.27, prevedendo che i datori di lavoro a partire dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024 potranno esporre i dati relativi all’esonero con le seguenti modalità:
esponendo il valore”ELA3″ madri con almeno tre figli ed utilizzando i codici ‘L591″ per il conguaglio dell’esonero corrente; ‘L592″ per il conguaglio degli arretrati;
esponendo il valore”ELA2″ madri con due figli ed utilizzando i codici: ‘L593″ per il conguaglio dell’esonero corrente; ‘L594″ per il conguaglio degli arretrati.
La valorizzazione degli arretrati per i mesi di gennaio e febbraio 2024 può essere effettuata nei flussi Uniemens di marzo, aprile, maggio 2024.
Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero sulla quota IVS a carico della lavoratrice pari al 6% o 7%, per poter usufruire dell’esonero integrale di cui si parla, dovrà provvedere alla restituzione dell’importo già conguagliato valorizzando il codice “M054″ per restituire il 6% e il codice “M055” per restituire il 7%.