La Legge n.215/2021 che ha convertito il decreto legge n.146/2021, ha inciso in maniera importante su alcuni punti fondamentali della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Vediamo come.
Innanzitutto, in materia di sospensione dell’attività, è stata confermata la soglia del 10% di personale irregolare all’atto dell’accesso ispettivo, al ricorrere della quale scatta appunto la sospensione dell’attività imprenditoriale. Analogo provvedimento in caso di accertata violazione di una serie specifica di violazioni in materia di sicurezza. A ciò però si aggiunge una novità importante che riguarda i lavoratori occasionali, per i quali, a decorrere dal 01 gennaio 2022, viene introdotto un obbligo di comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro (per ora via pec o sms). In caso dì omissione è prevista la sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per ciascun lavoratore occasionale, la cui comunicazione sia stata omessa o ritardata, non essendo nemmeno previsto il beneficio della diffida ex art.13 D.lgs. 124/2004.
Altra questione, forse ancora più delicata, è il nuovo ruolo del preposto per la sicurezza il quale, in virtù dell’odierna riforma, assume un ruolo di grande responsabilità che in precedenza gli era riconosciuto, più che dalla norma, dalla giurisprudenza. Viene ora infatti codificato in modo chiaro l’obbligo di intervento del preposto in tutti i casi nei quali accerti la presenza di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, il preposto deve sorvegliare in maniera attiva e adeguata che i lavoratori osservino in modo rigoroso le normative di sicurezza, potendo arrivare, previa informativa ai suoi superiori, a interrompere l’attività del lavoratore che persiste nell’inosservanza.
Analogo obbligo di interrompere l’attività vige a carico del preposto, che nell’ambito del dovere di sorveglianza, accerti una situazione di pericolo o una non conformità delle attrezzature o dei macchinari.
Un’eventuale omissione a tali doveri del preposto, in caso di infortunio, potrà certamente determinare la sua imputazione, con risvolti penali connessi anche alle conseguenze dell’infortunio.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare uno o più preposti con il compito di vigilanza attiva in materia di sicurezza sul lavoro. Analogo obbligo vige nell’ambito di un contratto di appalto a carico dell’appaltatore o subappaltatore, nei confronti del committente.
Visto il ruolo di grande responsabilità assunto da tali figure, si ritiene che debba essere previsto uno specifico compenso che certamente sarà regolamentato a livello collettivo.
La formazione obbligatoria del preposto deve avvenire tassativamente in presenza, escludendo quindi corsi a distanza o formazione e-learning.
Infine, è appena il caso di ricordare che il datore di lavoro che ometta di nominare il preposto alla sicurezza per l’effettuazione dell’attività di vigilanza di cui all’art.19 del D.lgs. 81/2008, è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1500 a 6000 euro.