Lo ha stabilito l’Inps con la circolare n.169 dell’11/11/2021, prevedendo un termine di trenta giorni dalla pubblicazione della circolare, entro il quale richiedere l’esonero contributivo per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Ricordiamo infatti che la disposizione in commento ha stabilito che “ ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile”.
Pertanto i datori di lavoro beneficiari dell’agevolazione sono quelli che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, nella misura pari alla contribuzione non versata sulla retribuzione corrispondente al doppio delle ore di cassa integrazione fruita nel periodo di riferimento.
Per l’individuazione dei settori interessati, oltre a quelli previsti nel l’allegato 1 della circolare n.140/2021, si dovrà fare altresì riferimenti ai nuovi codici Ateco previsto dall’odierna circolare.
Si tenga inoltre conto che con decisione C(2021) 5860 final del 2 agosto 2021, la Commissione Europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, entro il prossimo 10/12, dovrà inoltrare all’Istituto avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le informazioni richieste.
Una volta terminati i controlli di coerenza da parte dell’Inps, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza online, l’ammissione alla misura agevolata e l’importo dell’esonero che potrà essere fruito nei limiti della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.
Nelle ipotesi in cui l’importo richiesto nell’istanza risulti superiore rispetto all’importo dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, verrà autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto.
L’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra richiamati.
In caso di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.
Nelle ipotesi in cui si sia realizzata tale operazione societaria, nel modulo di richiesta dell’esonero, in particolare nella sezione relativa alla posizione presso la quale sono stati fruiti i trattamenti di integrazione salariale nel periodo gennaio/marzo 2021, dovrà essere indicata la matricola aziendale oggetto di processo di fusione aziendale.
Anche nelle ipotesi di fusione, l’esonero potrà trovare applicazione a condizione che il datore di lavoro (ante e post fusione) rientri negli specifici codici Ateco destinatari della misura, riguardanti i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
Le modalità di calcolo dell’esonero sono i seguenti:
- Trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio
Per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) * ore di trattamento fruite * 2.
- Trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto
Per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è invece il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) * ore di trattamento fruite * 2.