L’Inps con circolare n.137 del 17/09/2021 ha comunicato che, da un recente controllo sui propri archivi sarebbe emerso che molte aziende non avrebbero operato correttamente il calcolo e, di conseguenza, il versamento del c.d. “ticket Naspi” dovuto nei casi di licenziamento individuale e collettivo, introdotto nel nostro ordinamento dall’art.2, commi da 31 a 35, della Legge 92/2012.
Ebbene, l’Istituto di Previdenza nel richiamare come il calcolo corretto debba prendere quale dato di partenza e di riferimento il massimale Naspi, determinato in rapporto alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione moltiplicata per il coefficiente 4,33, nonché con il rispetto delle altre indicazioni previste dai commi 1 e 2 dell’art.4 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22, dimentica che in tutti questi anni nei suoi messaggi e nelle numerose circolari nelle quali ha fornito a tutti gli operatori del settore indicazioni in merito al calcolo del ticket licenziamenti, ha sempre dato indicazioni differenti, inducendo egli stesso in errore i datori di lavoro.
L’Inps infatti ha sempre, impropriamente, dato indicazioni di eseguire il calcolo del ticket sulla prima fascia di retribuzione imponibile e non sul massimale Naspi (che a partire dal 2015 risulta chiaramente più alto).
La beffa è che oggi l’Inps, a distanza di nove anni dall’introduzione del ticket sui licenziamenti, dopo aver fuorviato tutti gli operatori del settore inducendoli in errore, avrebbe la pretesa di esigere dai datori di lavoro le differenze del ticket versato in misura insufficiente, con effetto retroattivo a decorrere dal 2015.
L’unica nota positiva del messaggio 137/2021 che ci sentiamo di segnalare è il passaggio dove l’istituto conferma che, per le risoluzioni consensuali conseguenti alla sottoscrizione di un accordo di incentivazione all’esodo stipulato con le OO.SS. territoriali in costanza del “blocco dei licenziamenti”, il ticket è dovuto in misura pari al 41% del massimale mensile Naspi, indipendentemente dal numero dei lavoratori aderenti.
Restiamo in attesa di leggere le annunciate indicazioni e istruzioni con cui i datori di lavoro potranno regolarizzare (!!!) le differenze che l’Inps ha riscontrato.