È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” al 31/03/2022.
Le scadenze del green pass base e rafforzato
È comunemente chiamato “Decreto Covid “, il provvedimento contenente le ultime disposizioni per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, conseguente alla fine dello stato d’emergenza (31 marzo 2022). Il decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 17 marzo 2022.
Il provvedimento riporta una serie di step con date e scadenze ben precise sul green pass rafforzato e green pass base, indispensabili per un ritorno graduale alla normalità. Tra le principali misure vi è l’eliminazione delle quarantene precauzionali, l’eliminazione graduale del super green pass e del green pass base, così come la cessazione del sistema delle zone colorate, il superamento dell’obbligo di indossare le mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso, mezzi di trasporto e spettacoli aperti al pubblico.
Per quanto riguarda le scadenze del green pass rafforzato (comunemente chiamato super green pass), sono state definite con l’obiettivo di eliminare del tutto, in maniera progressiva, la certificazione verde Covid-19.
Cosa accade dal 1° al 30 aprile
Dal 1° aprile fino alla fine del mese, tutti i lavoratori potranno accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base, inclusi gli over 50. Questi ultimi, infatti, non saranno più obbligati a presentare il green pass rafforzato ma potranno utilizzare quello base.
Inoltre, sempre dal 1° aprile verrà meno l’obbligo di super green pass (e di green pass base) per l’accesso alle seguenti attività:
- consumo di cibo e bevande all’aperto;
- attività sportive outdoor;
- negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei;
- alloggi in hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
- trasporto pubblico locale (metropolitane, autobus, tram).
La certificazione verde “rafforzata” continuerà ad essere invece indispensabile, fino al 30 aprile, per l’accesso alle seguenti attività:
- servizi di ristorazione al chiuso (esclusi quelli all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti alloggiati);
- convegni e congressi;
- piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, inclusi spogliatoi e docce (ad eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti);
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l’infanzia);
- feste conseguenti cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Le disposizioni dal 1° maggio
Dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
Fanno eccezione i lavoratori nelle professioni sanitarie, quelli negli ospedali e nelle RSA, per i quali è previsto fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con eventuale sospensione dal lavoro.