Con la circolare 32/2023 e con il messaggio 1356/2023 l’Inps ha fornito chiarimenti e istruzioni operative relativamente alla tutela dei padri lavoratori contenute nel D.lgs. 105/2022.
Il Dlgs 105/2022 ha esteso ai padri il divieto di licenziamento previsto per le lavoratrici madri, fino a un anno di età del figlio. La tutela prevista a favore delle lavoratrici è prevista dall’articolo 54 del Dlgs 151/2001, che prevede l’illegittimità del licenziamento intimato dall’inizio del periodo di gravidanza della lavoratrice, fino alla fine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il Dlgs 105/2022 ha esteso questa tutela al lavoratore padre che abbia fruito del congedo obbligatorio o alternativo. Il divieto di licenziamento, nell’ambito del congedo di paternità, si applica quindi al padre lavoratore per tutta la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
Inoltre, con efficacia ex-tunc a decorrere dal 13 agosto, il padre lavoratore che fruisca del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e che si dimetta volontariamente entro un anno dalla nascita del figlio, ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, se ricorrono anche tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Con il messaggio 1356 del 12 aprile, l’Inps ha altresì previsto che nel periodo per il quale opera il divieto di licenziamento, sino al compimento di un anno del figlio, in caso di dimissioni del lavoratore padre l’azienda è tenuta al versamento del ticket di licenziamento.
L’obbligo contributivo, già previsto nel caso delle dimissioni della lavoratrice presentate durante il periodo di tutela della maternità, è stato esteso quindi anche al lavoratore padre.
Nel caso di dimissioni del lavoratore padre in congedo di paternità obbligatoria presentate prima del messaggio 1356 del 12 aprile, il datore di lavoro dovrà versare il ticket senza sanzioni e senza interessi entro il prossimo 16 luglio.
Quali congedi per i padri?
Il congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis del Dlgs 151/2001) consiste nel diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, e che possono essere usati anche in via non continuativa, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro cinque mesi dopo la nascita del figlio. Questo diritto spetta al lavoratore padre, con le stesse modalità, anche in caso di morte perinatale del bambino. Nell’ipotesi di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo obbligatorio può essere goduto anche contemporaneamente alla fruizione del congedo da parte della madre che lavora ed è compatibile con il diverso congedo di paternità alternativo (articolo 28 del Dlgs 151/2001), al quale ha diritto il padre lavoratore solo in sostituzione della madre e in ipotesi gravi, che impediscono a quest’ultima di svolgere il suo ruolo durante la maternità, come malattie, la morte, l’abbandono del figlio o l’affidamento esclusivo al padre.
La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre che si dimettano durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento non sono tenuti al preavviso.
Congedo di paternità obbligatorio e alternativo e divieto di licenziamento