L’Inps con la Circolare n.102 del 19/9/2022, ha reso operativa la previsione dell’articolo 1, comma 137 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha previsto in via sperimentale per l’anno 2022, l’esonero nella misura del 50 per cento dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità Contatti del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
Sebbene la previsione di legge faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, l’Inps chiarisce che laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.
Il rientro, al fine della legittima fruizione dell’esonero, deve perentoriamente avvenire entro il 31 dicembre 2022, in quanto l’esonero ha carattere sperimentale e trova applicazione per il solo anno 2022.
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