La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dalla norma in esame, i rapporti di
lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione
di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
In relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il beneficio in trattazione, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Conseguentemente, per le sue caratteristiche la misura in commento non è idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. La misura inoltre non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche (lavoratore) non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Soggetti che possono accedere all’esonero
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.
Misura e durata dell’esonero
L’esonero in esame, valevole per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste in una riduzione dello 0,8 per cento dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale, pari a 2.692 euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.
Al riguardo, si precisa che la norma in trattazione prevede espressamente che l’importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.
Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione
di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.
Condizioni di spettanza dell’esonero
La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro.
L’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Modalità di recupero dell’esonero
Per accedere al beneficio i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo 2022, i lavoratori per i quali spetta l’esonero con le consuete modalità.
La valorizzazione del recupero con riferimento ai mesi pregressi, ovvero gennaio e febbraio 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
https://quattrostprl.it/wp-content/uploads/2022/03/Circolare_numero_43_del_22-03-2022.pdf