L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 530 del 21 marzo 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di tirocini alla luce delle disposizioni contenute nella L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ponendo l’attenzione su quelle immediatamente operative.
Sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari (che in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 721, L. 234/2021, sono da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge di Bilancio 2022) restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.
Ricordiamo che per la Regione Lombardia i tirocini sono stati regolamentati dalla Deliberazione della Giunta Regionale – DGR n.7763 del 17/01/2018 che ha approvato gli indirizzi della regione in materia di tirocini.
La Legge di Bilancio 2022 ha di fatto introdotto alcune disposizioni che risultano operative fin dalla sua entrata in vigore e che sono state prese in considerazione dalla nota in commento.
In particolare.
Indennità di partecipazione: l’articolo 1, comma 726, L. 234/2021, ha abrogato, a far data dalla sua entrata in vigore, i commi 34-36, L. 92/2012. Ciononostante, in forza del nuovo comma 721, lettera b), permane l’obbligo del riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza Stato Regioni. Il comma 722 prevede infatti l’irrogazione di una specifica sanzione amministrativa in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, in caso di mancata corresponsione dell’indennità già prevista dalle vigenti leggi regionali.
Ricorso fraudolento al tirocinio: la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha dunque impiegato il tirocinante alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato anche con finalità di sostituzione di un lavoratore assente, può essere contestata dal personale ispettivo con riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, oltre che con specifico riferimento alla circolare INL n. 8/2018. In caso di accertamento della fraudolenza viene prevista l’applicazione a carico del soggetto ospitante dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Trattandosi di sanzione penale, con previsione di pena pecuniaria, è possibile fruire della prescrizione obbligatoria ex articolo 20, L. 758/1994, che prevede che a fronte della cessazione della condotta vietata si possa accedere al pagamento della sanzione ridotta a un quarto. Da segnalare tuttavia che il tirocinante, ha comunque la facoltà di chiedere al giudice il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza: viene confermato che l’obbligo di comunicazione riguarda unicamente i tirocini extracurriculari.In tema di sicurezza, il comma 725 stabilisce che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”; viene prevista pertanto l’applicazione ai tirocinanti delle stesse tutele apprestate in favore degli altri lavoratori.