Firmato il Decreto Interministeriale che disciplina l’adeguamento del Fondo di Integrazione Salariale, alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma degli Ammortizzatori sociali con la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 191-216, Legge 30 dicembre 2021, n. 234). In particolare, il Decreto adegua, a decorrere dal primo gennaio 2022, la disciplina del FIS di cui al Decreto Interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze), alle disposizioni del D.lgs. n. 148/2015, così come integrate e modificate dalla Legge di Bilancio. Restano salvi i trattamenti di Assegno ordinario e di solidarietà già autorizzati e corrisposti in base alle previgenti previsioni.
Queste le principali novità.
Sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali
I lavoratori destinatari del FIS sono coloro che risultano assunti con contratto di lavoro subordinato, a esclusione dei dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso I’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili. Dal primo gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.
Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l’accesso all’Assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie.
Ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente (nonché ai datori di lavoro di cui all’art. 20, comma 3 ter del D.lgs. n. 148 del 2015, a prescindere dal numero dei dipendenti), l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto solo per le causali ordinarie, posto che per le causali straordinarie sono ora assistiti dalla Cigs.