Tra le novità previste dal Decreto Semplificazioni n.73/2022, approvato in via definitiva al Senato il 2 agosto u.s., vi è quella relativa alla procedura semplificata in tema di smart working.
L’articolo 41-bis rende infatti strutturale ed obbligatoria, a decorrere dal 1° settembre 2022 la procedura semplificata relativa alle comunicazioni di lavoro agile, attualmente prevista in via transitoria fino al 31 agosto 2022.
Dal 01 settembre 2022, il datore di lavoro dovrà comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza obbligo di allegare l’accordo individuale.
In caso di mancata comunicazione secondo tali modalità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato dalla mancata comunicazione.
Anche se non vi è obbligo di allegazione dell’accordo tra le parti, resta inteso che per la disciplina dello smart working occorrerà la sottoscrizione tra datore di lavoro e lavoratore di un apposito accordo che disciplini il funzionamento, la durata e le altre condizioni del lavoro agile.