L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. decreto Lavoro), ha previsto che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
L’Inps, che pure ci aveva abituato nel recente passato ad “acrobatiche” interpretazioni estensive della norma, questa volta conferma il dettato legislativo e con messaggio n.1932 del 24/5/2023 ribadisce che l’ulteriore riduzione contributiva del 4% non si estende e non è quindi applicabile alla tredicesima mensilità nemmeno se corrisposta mediante rateo mensile.
Pertanto sulla tredicesima continueranno a trovare applicazione le seguenti riduzioni:
Tredicesima pagata a fine anno in unica soluzione
– del 2% a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro
– del 3% a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di euro 1.923.
Tredicesima corrisposta mediante rateo mensile
– del 2% a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro
– del 3% a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro