L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire una serie di attesi chiarimenti in merito alla previsione introdotta dall’articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
In particolare la norma citata ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Inoltre analogamente all’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. Decreto Aiuti-bis), vengono inclusi tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche «le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale».
Ciò significa che il lavoratore destinatario della misura potrà decidere di fruire del fringe benefit messo eventualmente a disposizione del proprio datore di lavoro, anche mediante rimborso delle predette utenze.
L’ADE fornisce poi una serie di importanti precisazioni. Innanzitutto viene ribadito che l’agevolazione si applica ai fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti «con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. Per coloro che non abbiano figli fiscalmente a carico la soglia di esenzione dei fringe benefit resta fissata a euro 258,23 senza, peraltro alcuna possibilità di richiedere alternativamente il rimborso delle utenze domestiche anche se nei limiti del valore ridotto.
E’ bene ricordare che ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.
L’agenzia a tale specifico riguardo fornisce due importanti chiarimenti, precisando che l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi e precisando altresì che spetta anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU). La circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, ha previsto infatti che i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del citato articolo 12 restano fiscalmente a carico, benché per essi non spettino più le relative detrazioni per effetto dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale.
Nel caso cui il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore ai limiti previsti (3.000 euro o 258,23 euro), l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.
Il comma 3 dell’articolo 40 del D.L. 48/2023, subordina, inoltre, l’applicazione della misura agevolativa alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l’agevolazione in commento non è applicabile. I lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2023) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta. Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.
L’Agenzia ricorda che l’agevolazione riguarda tanto i titolari di reddito da lavoro dipendente quanto i titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e che il beneficio è concesso dal datore di lavoro anche ad personam.
I datori di lavoro provvedono all’attuazione dell’agevolazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Tale informativa potrà avvenir anche successivamente al riconoscimento del beneficio, purché sia eseguita entro il 31 dicembre 2023.
La disciplina prevista dal D.L.48/2023, precisa infine l’agenzia, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23. Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 (o 258,23) per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
https://quattrostprl.it/wp-content/uploads/2023/08/ADE-CIRCOARE-FRINGE-BENEFIT-2023.pdf