Come abbiamo già avuto modo di scrivere in alcuni articoli e post che trovate pubblicati su Linkedin e
sul nostro sito web, la Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data
dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio
e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n.
146/2021 convertito dalla L. n. 215/2021 – si prevede che: “con riferimento all’attività dei lavoratori
autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive
nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di
preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del
committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15,
comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al
secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun
lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Il Ministero del Lavoro è intervenuto con Nota n.29 del 11/01/2022, per fornire le prime indicazioni
riguardanti il nuovo obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori occasionali, adempimento che
riveste un’importanza decisiva se non altro per la diffusione capillare di tale tipologia di rapporti di lavoro.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
L’obbligo in questione è previsto in connessione alla disciplina in materia di sospensione dell’attività
imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo di
comunicazione preventiva interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di
imprenditori.
Questa specificità porterebbe ad escludere dal nuovo obbligo i professionisti, ad esempio.
Al momento tuttavia, prudenzialmente, è preferibile che anche tale specifica tipologia di committenti,
ottemperi al nuovo obbligo.
Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella
definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al
regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Termini di comunicazione
Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’ 11 gennaio 2022 nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal
21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro e non oltre il prossimo 18 gennaio
2022.
Per i rapporti avviati dal 12 gennaio 2022 in avanti invece, si applica il regime ordinario previsto dalla
nuova disciplina, secondo la quale la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione
del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Modalità di comunicazione
La comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in
ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque
con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di
lavoro intermittente.
Al momento la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico
indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (si veda elenco
allegato alla Nota ministeriale riportata nel link sotto indicato).
Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare
anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione medesima.
Contenuto della comunicazione
Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo
dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la
comunicazione sarà considerata omessa:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– ammontare del compenso se stabilito al momento dell’incarico;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o
il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia
compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in
qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di
inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della
comunicazione.
Sanzioni
La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti,
prevede che “in caso omessa o tardiva comunicazione preventiva si applichi la sanzione amministrativa
da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa
o ritardata la comunicazione.
Trattandosi di sanzione amministrativa, per la quale tra l’altro è espressamente previsto che non sia
applicabile il benefico della diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che
avrebbe consentito di pagare la sanzione in misura minima (500 euro), la sanzione concretamente
applicabile per ciascuna omissione ammonta ad euro 833,33 (sanzione più favorevole tra il doppio del
minimo e il terzo del massimo)
Le sanzioni potranno quindi moltiplicarsi laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino
più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo
inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova
comunicazione.
https://quattrostprl.it/wp-content/uploads/2022/01/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf