La delicata questione della compensazione tra crediti di diversa natura che ha generato negli ultimi tempi una serie di pronunce giudiziali sfavorevoli al contribuente è stata finalmente risolta nell’unico modo possibile, ovvero a livello legislativo con una norma di interpretazione autentica.
La questione infatti è legata all’interpretazione dell’articolo 17 del D.lgs. 241/1997, dove è stabilito che in caso di pagamento «dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore (…) degli enti previdenziali», è ammessa la facoltà di procedere all’«eventuale compensazione dei crediti» solo in relazione ad obbligazioni «dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Il legislatore è infatti intervenuto inserendo nella legge di conversione del D.L.11/2023 (c.d. decreto cessione crediti), l’art. 2-quater rubricato “Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” che chiarisce la possibilità di compensare debiti e crediti tra enti impositori differenti.
DECRETO-LEGGE_11_2023_Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, del decreto n.241_97